Abbiamo più volte citato il disciplinare dello Scotch Whisky e le sue revisioni avvenute nel corso dei decenni, senza mai pubblicarne integralmente il testo. È giunto questo momento.
La protezione legale per lo Scotch è cresciuta nel tempo. La prima definizione di Scotch nella legge del Regno Unito risale al 1933, ma solo con la Scotch Whisky Act del 1988 è stata emanata una regolamentazione specifica per lo Scotch Whisky. Nel 2009 è stata introdotta la nuova Scotch Whisky Regulations, ancora oggi in vigore, che ha riscritto le definizione delle diverse categorie scozzesi di Blended e Single Malt, introducendo per questi ultimi l’obbligatorietà dell’imbottigliamento in Patria.
Cosa è lo Scotch Whisky? In sintesi è un distillato:
- Ammostato, fermentato, distillato e maturato in Scozia, partendo solo con cereali, acqua e lievito;
- Maturato per un minimo di 3 anni in botti di rovere non superiori a 700 litri;
- Imbottigliato a una gradazione minima del 40% abv;
- Distillato a una gradazione inferiore al 94.8% abv in modo da conservare il sapore e l’aroma derivanti dalle sue materie prime;
- Senza aggiunta di aromi o dolcificanti.
Puoi consultare a questo link il testo completo del disciplinare dello Scotch Whisky (PDF, Inglese). Di seguito ne riportiamo un estratto, con la traduzione in italiano dei Capitoli che specificano le regole produttive delle diverse categorie e le modalità di esportazione (basato sul Technical File presentato insieme alla richiesta della GI, riconosciuta dalla Comunità Europea il 12 giugno 1989), tralasciando quelli con finalità legali o di etichettatura. Le revisioni alle Regulations apportate nel 2018, 2019 e 2025 sono relative a piccolo aspetti non inerenti le attività produttive. Nel giugno 2019 è stata infine pubblicata una integrazione al disciplinare, la guida sulle tipologie di botti autorizzate per la maturazione dello Scotch.
Evidenziamo l’assenza dell’obbligo di origine scozzese delle materie prime, l’imposizione dell’imbottigliamento in Scozia solo per la categoria Single Malt Scotch Whisky e la possibilità di utilizzo del caramello in fase di imbottigliamento. Le botti devono necessariamente essere di rovere, mentre in EU è consentito l’uso di qualsiasi tipologia di legno.
La Scotch Whisky Association è l’ente regolatore che garantisce che lo Scotch Whisky sia prodotto secondo le pratiche tradizionali, oltre a garantire un futuro sostenibile per l’industria dello Scotch Whisky, promuovendo una produzione sostenibile, il commercio globale e un consumo responsabile.

The Scotch Whisky Regulations 2009
Realizzato il 26 ottobre 2009
Presentato al Parlamento il 30 ottobre 2009
Entrata in vigore il 23 novembre 2009
Revisionato il 17 settembre 2018 [F1]
Revisionato il 31 ottobre 2019 [F2]
Revisionato l’1 febbraio 2025 [F3]
Titolo, inizio e applicazione
1.- (1) Il presente Regolamento può essere citato come Regolamento Scotch Whisky 2009 ed entra in vigore il 23 novembre 2009.
(2) Il presente Regolamento si applica alle bevande e ai distillati di whisky (sotto forma di bevanda o meno) prodotti nel Regno Unito.
Definizione di “Scotch Whisky” e categorie di Scotch Whisky
3.- (1) Nel presente Regolamento, per “Scotch Whisky” si intende un whisky prodotto in Scozia.
(a) che è stato distillato in una distilleria in Scozia da acqua e orzo maltato (a cui possono essere aggiunti solo chicchi interi di altri cereali) che sono stati tutti
(i) trasformati in mash presso la distilleria;
(ii) convertiti in tale distilleria in un substrato fermentabile solo attraverso sistemi enzimatici endogeni; e
(iii) fermentato in tale distilleria solo con l’aggiunta di lievito;
(b) che è stato distillato a un titolo alcolometrico volumico inferiore al 94,8% in modo che il distillato abbia un aroma e un gusto derivanti dalle materie prime utilizzate e dal metodo di produzione;
(c) che è stato invecchiato solo in botti di quercia di capacità non superiore a 700 litri;
(d) che è stato maturato solo in Scozia;
(e) che è stato invecchiato per un periodo non inferiore a tre anni;
(f) che sia stato maturato solo in un deposito doganale o in un luogo autorizzato;
(g) che conserva il colore, l’aroma e il gusto derivanti dalle materie prime utilizzate e dal metodo di produzione e maturazione;
(h) a cui non è stata aggiunta alcuna sostanza, o a cui non è stata aggiunta alcuna sostanza ad esclusione di
(i) acqua
(ii) colorante caramello puro; o
(iii) acqua e colorante caramello puro; e
(i) che abbia un titolo alcolometrico volumico minimo del 40%.
(2) Nel presente Regolamento
“Single Malt Scotch Whisky” significa uno Scotch Whisky che è stato distillato in una o più batch –
(a) in un’unica distilleria;
(b) da acqua e orzo maltato senza l’aggiunta di altri cereali; e
(c) in alambicchi pot still;
“Single Grain Scotch Whisky” significa un whisky scozzese che è stato distillato in un’unica distilleria, tranne che sia
(a) un Single Malt Scotch Whisky; o
(b) un Blended Scotch Whisky;
“Blended Malt Scotch Whisky” significa una miscela di due o più Single Malt Scotch Whisky [F1 distillati in più di una distilleria, o una miscela di distillati di Single Malt Whisky prodotti in conformità ai requisiti del paragrafo (1)(a) e (b) e ai quali si applicherà successivamente il paragrafo (1)(c) – (i)];
“Blended Grain Scotch Whisky”: una miscela di due o più Single Grain Scotch Whisky che sono stati distillati in più di una distilleria; e
“Blended Scotch Whisky”: una miscela di uno o più Single Malt Scotch Whisky con uno o più Single Grain Scotch Whisky.
Spostamento dalla Scozia a un altro paese
7.- (1) Una persona non deve spostare nessuna delle seguenti categorie di Scotch Whisky dalla Scozia a un altro paese in una botte di legno o in un altro supporto di legno.
(a) Single Grain Scotch Whisky;
(b) Blended Malt Scotch Whisky;
(c) Blended Grain Scotch Whisky; o
(d) Blended Scotch Whisky.
(3) A partire dal 23 novembre 2012, una persona non può trasferire alcun Single Malt Scotch Whisky dalla Scozia a un altro Paese se non in una bottiglia (fatta di qualsiasi materiale inerte) e etichettata per la vendita al dettaglio.
(4) Ai fini del presente regolamento si considera che una persona abbia spostato Scotch Whisky dalla Scozia a un altro Paese se
(a) sposta fisicamente il whisky dalla Scozia a un altro Paese; o
(b) organizza (direttamente o tramite terzi) il trasferimento fisico del whisky dalla Scozia a un altro paese da parte di un’altra persona.
(5) Nel presente regolamento, per “vendita al dettaglio” si intende qualsiasi vendita ad eccezione della vendita per uso o rivendita nel corso di un’attività commerciale o imprenditoriale.
Nomi di distillerie e distillatori, ecc.
9.- (1) Il nome di una distilleria di cui all’Allegato 1 non può essere utilizzato come marchio, o come parte del marchio di uno Scotch Whisky, o essere utilizzato in modo simile in termini di posizionamento o risalto, a meno che il whisky non sia stato interamente distillato in quella distilleria.
(2) Qualsiasi nome adottato per una distilleria di Scotch Whisky dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento, compreso il nome di una distilleria di Scotch Whisky nuova o riaperta, non deve essere utilizzato dal proprietario di tale distilleria come marchio, o come parte di un marchio, per uno Scotch Whisky, o essere utilizzato in modo simile in termini di posizionamento o di risalto, a meno che il whisky scozzese non sia stato interamente distillato in tale distilleria.
(3) Tuttavia, il paragrafo (2) non si applica nelle circostanze specificate nell’Allegato 2. (che cita: La Regola 9(2) non si applica nel caso in cui una distilleria abbia cambiato nome e il nuovo nome della distilleria sia usato come marchio o come parte di un marchio – o sia usato in modo simile in termini di posizione o rilievo – per uno Scotch Whisky distillato in quella distilleria prima che il nuovo nome fosse adottato).
(4) Lo Scotch Whisky non deve essere etichettato, confezionato, pubblicizzato o promosso in qualsiasi altro modo che, considerando la presentazione del prodotto nel suo complesso, crei la probabilità che il pubblico possa pensare che sia stato distillato in una distilleria o in un luogo diversi dalla distilleria o dal luogo in cui è stato effettivamente distillato.
(5) Il Single Malt Scotch Whisky e il Single Grain Scotch Whisky non devono essere etichettati, confezionati, pubblicizzati o promossi in modo tale da creare il rischio che il pubblico possa pensare che il whisky sia stato distillato da una persona diversa da quella che lo ha distillato o dal proprietario o gestore della distilleria in cui è stato distillato, sia attraverso l’indicazione che tale persona è il distillatore, il proprietario o il gestore della distilleria, sia in altro modo.
(6) Una persona non deve etichettare, confezionare, pubblicizzare o promuovere alcuno Scotch Whisky in modo da contravvenire ai requisiti dei paragrafi (1), (2), (4) o (5), né vendere alcuno Scotch Whisky che sia stato etichettato o confezionato in quel modo.
Indicazioni geografiche di località e regioni
10.- (1) Un whisky o una bevanda a base di whisky non possono essere etichettati, confezionati, pubblicizzati o promossi in modo tale da includere il nome di una località o di una regione protetta, a meno che
(a) nel caso del whisky, il whisky sia Scotch Whisky distillato in tale località o regione; o
(b) nel caso di una bevanda a base di whisky, l’unico whisky contenuto nella bevanda sia Scotch Whisky distillato in tale località o regione.
(2) Ma il paragrafo (1) non si applica nelle circostanze specificate nell’Allegato 3.
(3) Un whisky o una bevanda a base di whisky non devono essere etichettati, confezionati, pubblicizzati o promossi in modo da includere un riferimento a un nome simile a quello di una località o di una regione protetta se, considerando la presentazione del prodotto nel suo complesso, il riferimento può creare un rischio di confusione da parte del pubblico in merito al luogo in cui il whisky o la bevanda a base di whisky sono stati distillati.
(4) Una persona non deve etichettare, confezionare, pubblicizzare o promuovere alcun whisky o bevanda a base di whisky in un modo che contravvenga ai paragrafi (1) o (3), né vendere alcun whisky o bevanda a base di whisky che sia stato etichettato o confezionato in tal modo.
(5) Le località protette sono
(a) “Campbeltown”, che comprende la circoscrizione di South Kintyre dell’Argyll and Bute Council, così come costituita nell’Argyll and Bute (Electoral Arrangements) Order 2006(1); e
(b) “Islay”, che comprende l’isola di Islay nell’Argyll.
(6) Le regioni protette sono
(a) “Highland”, che comprende la parte della Scozia a nord della linea che divide la regione delle Highland da quella delle Lowland;
(b) “Lowland”, che comprende la parte della Scozia a sud della linea che divide la regione delle Highland da quella delle Lowland; e
(c) “Speyside”, che comprende
(i) le circoscrizioni di Buckie, Elgin City North, Elgin City South, Fochabers Lhanbryde, Forres, Heldon e Laich, Keith e Cullen e Speyside Glenlivet del Moray Council, come tali circoscrizioni sono costituite nel Moray (Electoral Arrangements) Order 2006(2); e
(ii) la circoscrizione di Badenoch e Strathspey dell’Highland Council come costituita nell’Highland (Electoral Arrangements) Order 2006(3).
(7) Nel presente regolamento, per “linea che divide la regione delle Highland dalla regione delle Lowland” si intende la linea che inizia dal Canale del Nord e corre lungo la riva meridionale del Firth of Clyde fino a Greenock, e da lì fino alla stazione di Cardross, poi verso est in linea retta fino alla cima di Earl’s Seat nelle Campsie Fells, e poi verso est in linea retta fino al Wallace Monument, e da lì verso est lungo la linea delle strade B998 e A91 fino a quando la A91 incontra la strada M90 a Milnathort, e poi lungo la M90 verso nord fino al Ponte di Earn, e poi lungo il fiume Earn fino alla sua confluenza con il fiume Tay, e poi lungo la riva meridionale di questo fiume e il Firth of Tay fino a raggiungere il Mare del Nord.
Dichiarazioni di maturazione, invecchiamento e distillazione
12.- (1) Fatto salvo l’obbligo di rispettare i requisiti direttamente applicabili di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008 (che prevede, tra l’altro, che qualsiasi periodo di maturazione o età può essere specificato nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa solo se si riferisce al componente alcolico più giovane della bevanda), una persona non deve etichettare, confezionare, vendere, pubblicizzare o promuovere qualsiasi Scotch Whisky in modo da includere un riferimento al periodo di maturazione o all’età, a meno che il periodo di maturazione o l’età non siano espressi in anni.
(2) Una persona non può etichettare, confezionare, vendere, pubblicizzare o promuovere alcuno Scotch Whisky in modo tale da includere un riferimento alla data di distillazione, a meno che
(a) il riferimento si riferisca a un singolo anno solare;
(b) tutto il whisky contenuto nella bevanda sia stato distillato in quell’anno;
(c) la presentazione del whisky includa anche un riferimento
(i) all’anno di imbottigliamento del whisky;
(ii) al periodo di maturazione del whisky; o
(iii) all’età del whisky; e
(d) il riferimento all’anno di imbottigliamento, al periodo di maturazione, o all’età del whisky appaia nello stesso campo visivo del riferimento all’anno di distillazione.
(3) Una persona non deve etichettare, confezionare, vendere, pubblicizzare o promuovere alcuno Scotch Whisky in modo tale da includere un riferimento a qualsiasi numero (comunque espresso) se il riferimento a tale numero può creare un rischio di confusione da parte del pubblico in merito al fatto che il numero si riferisca al periodo di maturazione del whisky, alla sua età o a quando è stato distillato.

