I distillati secondo la EU

I distillati secondo la EU

Abbiamo più volte fatto riferimento al Regolamento EU 2019/787 del Parlamento Europeo. È il testo che regola le caratteristiche produttive e di imbottigliamenti di ogni distillato che venga prodotto o commercializzato in Europa.

Nell’Allegato 1 del documento, questo il testo completo (PDF), per ogni tipologia di distillato vengono specificati:

  • la materia prima di origine
  • la gradazione alcolica di distillazione (sempre la massima, tranne che per la vodka)
  • la gradazione alcolica minima di imbottigliamento
  • la possibilità di aromatizzare il distillato
  • la possibilità di aggiungere caramello per uniformare il colore
  • la possibilità di aggiungere edulcoranti (zucchero)
  • l’eventuale obbligo di maturazione
  • l’eventuale obbligo sul tipo di botte

Pensando di fare cosa gradita, abbiamo ripreso queste informazioni in una tabella riassuntiva, in cui riportiamo i principali distillati (nell’Allegato 1 ne vengono specificati molti di più, ben 44) e i principali parametri. Interessante per esempio la diversa interpretazione della edulcorazione a seconda dei distillati e delle diverse lobby che hanno portato alle definizioni dei parametri. Non menzioniamo i parametri “chimici”.

In caso di presenza di una Identificazione Geografica (IG) riconosciuta dalla Comunità Europea, devono comunque valere le regole minime imposte per quel distillato, che potranno poi essere ristrette per territorio o metodologia. Per esempio per il Single Malt Scotch Whisky devono valere le regole per il Single Malt Whisky, con tutte le eccezioni introdotte dal disciplinare scozzese (per esempio l’utilizzo del solo pot still in distillazione e di solo legno di rovere in maturazione). Mauro aveva già parlato in un precedente articolo del Registro Elettronico delle IG della UE eAMBROSIA.

Per dimensione, la leggibilità della tabella è migliore sullo schermo di un PC.

 

Tabella riassuntiva dei distillati secondo la EU

Materia primaABV max distABV min bottArom.Car.EdulcorantiMaturazioneBotteNote
RumMelassa, sciroppo o succo di canna da zucchero96%37.5%NoMax 20 gr/litro
Rum traditionnel o tradicionalMelassa, sciroppo o succo di canna da zucchero90%"""No
Rum agricoloSucco di canna da zucchero90%"""NoConsentito solo in Francia oltremare e Madeira
Whisky o WhiskeyCereali maltati con o senza aggiunta di cereali non maltati94.8%40%NoNoMinimo 3 anniBotte di legno con capacità minore o uguale 700 litri
Single Malt Whisky o Single Malt Whiskey100% orzo maltato e distillato presso una sola distilleria """""""Si noti il non obbligo del Pot Still per la EU (vale per lo Scotch)
Acquavite di cerealiCereali 35%NoMax 10 gr/litro
Brandy di cerealiCereali95%""""
Acquavite di vinoVino, vino alcolizzato o distillato di vino sino a 86% abv37.5%NoMax 20 gr/litroBianco o, se invecchiato, segue le regole del Brandy
Brandy o WeinbrandAcquavite di vino con aggiunta di distillato di vino a massimo 94.8% e per un massimo del 50% del tenore alcolico complessivo 36%NoMax 35 gr/litroMinimo 1 anno se recipienti maggiori di 1.000 litri
Minimo 6 mesi se recipienti inferiori a 1.000 litri
Acquavite di vinaccia o marcVinacce fermentate con massimo 25% di fecce86%37.5%NoMax 20 gr/litro
Acquavite di residui di fruttaResidui di frutta, esclusa la vinaccia86%37.5%NoMax 20 gr/litro
Acquavite di fruttaFrutto polposo e fresco, ivi comprese le banane, o di un mosto di tale frutto, bacche o ortaggi86%37.5%NoSì, solo per acquaviti invecchiate almeno 12 mesiMax 18 gr/litro
Acquavite di sidro di mele e/o pereSidro di mele e/o sidro di pere86%37.5%NoMax 15 gr/litro
Acquavite di mieleSoluzione di miele86%35%NoMax 20 gr/litro
Hefebrand o acquavite di fecceFecce di vino, di fecce di birra o di fecce di frutti fermentati86%38%NoMax 20 gr/litro
Acquavite di birraBirra fresca86%38%NoMax 20 gr/litro
VodkaAlcol etilico di origine agricolaMinimo 96%37.5%Sì, ma non predominanti NoMax 8 gr/litro
Vodka aromatizzata""37.5%Sì, predominanti nell'aroma "Max 100 gr/litro
GinAlcol etilico di origine agricola minimo 96% abv con aggiunta di aromi (ginepro comune obbligatorio)Non ridistillato37.5%Dry se edulcoranti inferiori a 0.1 gr/litroSemplice infusione a freddo in alcol etilico
Gin distillatoAlcol etilico di origine agricola minimo 96% abv con aggiunta di aromi (ginepro comune obbligatorio)Deve essere ridistillato37.5%Dry se edulcoranti inferiori a 0.1 gr/litroInfusione ridistillata con aggiunta di aromi dopo la distillazione
London ginAlcol etilico di origine agricola minimo 96% abv con aggiunta di aromi (ginepro comune obbligatorio)Deve essere ridistillato ad un abv pari o superiore al 70%37.5%NoNoMax 0.1 gr/litroInfusione ridistillata senza aggiunta di aromi dopo la distillazione. È per forza di cose dry
LiquoreInfusione in alcol etilico di origine agricola minimo 96% abv di aromi di origine agricola o alimentariNon ridistillato15%Min 70 gr/litro per ciliegia
Min 80 gr/litro per genziana o assenzio
Min 100 gr/litro per tutti gli altri casi
Sloe ginUn liquore ottenuto dalla macerazione di prugnole nel gin, con eventuale aggiunta di succo di prugnoleNon ridistillato25%No
 

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