Disciplinare Giapponese?

Disciplinare Giapponese?

Inizio terzo millennio: conquistata l’attenzione dei mercati internazionali, inserita la marcia dell’esplorazione, è scattato l’assalto alla diligenza e il whisky giapponese è subito andato in stress.

L’assenza di regole precise, la sete cieca degli appassionati, ha portato alla crescita incontrollata dei prezzi e alla comparsa di etichette di dubbia origine. Già dieci anni fa era dato per scontato che nella maggior parte dei blended whisky giapponesi ci fosse liquido scozzese. La naturale omertà giapponese ha aumentato la confusione in un settore che continua a galoppare da almeno 20 anni.

 

 

È di due anni fa la notizia di un primo passo verso la definizione di un disciplinare per il whisky giapponese.

Oppure non è un disciplinare? Bene che comunque la direzione sia quella di maggiore chiarezza.

 

La Japan Spirits & Liqueurs Makers Association (JSLMA)

Il 12 febbraio 2021, la Japan Spirits & Liqueurs Makers Association ha annunciato gli standard per l’etichettatura del whisky giapponese. Gli standard di etichettatura sono stati istituiti dagli stessi membri dell’associazione, inclusi Nikka e Suntory, come regolamento interno per definire il “whisky giapponese”, in vigore dal 1 aprile 2021.

Di seguito il comunicato ufficiale.

Il regolamento

In sintesi:

  • Materie prime: solo cereali, con una parte obbligatoriamente maltata
  • Acqua obbligatoriamente giapponese
  • Ammostamento, fermentazione e distillazione obbligatoriamente svolti in una distilleria in Giappone
  • Gradazione alcolica del New Make all’uscita dell’alambicco obbligatoriamente inferiore al 95% abv
  • Maturazione obbligatoria in botte di legno di massimo 700 litri, per un periodo minimo di 3 anni, obbligatoriamente in Giappone
  • Imbottigliamento svolto obbligatoriamente in Giappone e ad una gradazione alcolica minima del 40% abv
  • Può essere utilizzato caramello neutro
  • L’accordo entra in vigore il 1 aprile 2021
  • Sino al 31 marzo 2024 potrà essere smaltito il vecchio stock non sottoposto a queste regole
  • Dal 1 aprile 2024 ogni whisky rilasciato dalle distillerie che hanno aderito alla JSLMA dovrà rispettare il nuovo regolamento.

Un disciplinare che rispetta i vincoli adottati anche negli altri territorio che non hanno lunghe tradizioni di produzione di whisky, e che lascia aperte diverse interpretazioni su distillazione e maturazione (qualsiasi legno è autorizzato).

Il vero valore aggiunto è l’obbligatorietà di ogni lavorazione su suolo Giapponese, cosa che mette al sicuro il consumatore sulla reale origine del distillato.

 

Ma non è un disciplinare

La felicità nel leggere queste regole si infrange contro la consapevolezza che questo non è un disciplinare ma un accordo privato tra aziende che aderiscono al consorzio JSLMA. Nella sostanza non è stato avviato l’iter per il riconoscimento di una Identificazione Geografica, cosa che avrebbe imposto a tutti i produttori giapponesi precise regole e sistemi di produzione.

 

 

Le aziende che aderiscono al consorzio avranno la possibilità di etichettare ogni loro whisky che rispetta queste regole con un marchio che certificherà la reale origine giapponese. Certificherà … la certificazione è interna al consorzio, e ha la validità di poco superiore ad una auto-certificazione in assenza di organismi di controllo esterni con mandato pubblico. E al momento non è stato indicato quale ente sarà responsabile della certificazione e del controllo. Tanto meno quali sanzioni dovranno essere applicate a chi violerà il regolamento.

Le aziende che non aderiscono al JSLMA potranno continuare a imbottigliare whisky come giapponese, anche se non rispetta le regole sopra indicate.

È chiaro che già nei primi mesi successivi all’entrata in vigore del 2024, il consumatore potrà scegliere cosa acquistare e assocerà in automatico un whisky senza “bollo” come di probabile origine non giapponese. Sarà probabilmente sufficiente per mettere ordine nel settore.

Le seguenti aziende hanno aderito alla JSLMA: Matsui Shuzo, Suntory, Nikka, Akkeshi.

In un prossimo articolo farò il punto, a due anni dall’entrata in vigore del regolamento.

 

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